Noi

ANGELO AMOROSO D'ARAGONA

di Luigi, di Angelo, di Luigi Cesario Spiridione,

della Casa Imperiale di S. M. Michele II di Amorio

già, per grazia di Dio e per diritto ereditario,

XIX Serenissimo Sovrano Gran Maestro Generale

dell'Ordine Militare e Ospitaliero di Santa Maria di Betlemme

il giorno quindici del mese di settembre dell'anno millenovecentonovantasette

al di qua e al di là del mare

abbiamo emanato ed emaniamo

il qui trascritto

EDITTO FAMIGLIARE

SERIE AM NR. 1 TRS 1/97 (10041)

con il quale, in qualità della linea porfirogenita maschile di cui siamo capostipiti,

1) sanciamo la necessità inderogabile e improrogabile di impedire ogni forma di usurpazione o depauperamento della "fons honorum"; amoriense;

2) promoviamo la redazione e la promulgazione di uno "Status Familiae"; della dinastia Frigia, a tutela della "fons honorum"; amoriense e delle qualità che le sono proprie "jure sanguinis"; oltre che in virtù delle particolari "species"; di "jus maiestatis"; e "jus honorum";;

3) sino alla succitata promulgazione, per le qualità "jure sanguinis"; che Ci sono proprie, assumiamo l'incarico di Capo di Nome e d'Arme della dinastia Frigia con il nome di Angelo Maria e il titolo di Principe Reggente della Casa Amoroso d'Aragona;

4) in conformità al punto sopra trascritto abbiamo addotto e adduciamo a Noi la titolarità del Despotato di Amorio e Galazia con onorificenze, titoli e predicati nobiliari ad esso conformi;

5) inoltre, abbiamo addotto e adduciamo a Noi l'alta potestà del Gran Magistero dell'Ordine Militare e Ospitaliero di San Giovanni d'Acri e San Tommaso, di collazione dinastica amoriense, anche in virtù di quanto prescritto all'articolo 11 dello Statuto Generale dato in Bari il 12 giugno 1932;

6) in virtù dell'alta potestà assunta riconosciamo e confermiamo in vigore lo Statuto Generale dell'Ordine Militare e Ospitaliero di San Giovanni d'Acri e San Tommaso emanato in Bari il 12 giugno 1932 da S. A. I. e S.ma principe Pietro Amoroso d'Aragona, Despota di Amorio e Galazia;

7) invalidiamo ogni atto compiuto dai Nostri augusti predecessori o da illustri rappresentanti di linee a Noi collaterali se in contraddizione con il presente Editto o qualora non conformi al diritto dinastico "in titulo"; e "jure sanguinis";;

8) diffidiamo alcuno a voler prendere iniziative per nome e per conto della Casa Imperiale Amoroso d'Aragona e degli Ordini Dinastici di sua collazione;

9) (omissis, norma transitoria scaduta)

e quindi abbiamo disposto e disponiamo,

per la Nostra Segreteria Particolare, di trascrivere il presente editto e mettere in atto quanto necessario per la diffusione, la conoscenza ed il rispetto di quanto in esso prescritto.

Dato in Bari, li 15 settembre 1997