I riconoscimenti ufficiali
Diploma dell’imperatore di Costantinopoli Baldovino I°
18 marzo 1205
Noi Baldovino, per grazia di Dio fedelissimo in Cristo Imperatore, coronato da Dio, reggitore della Romania e sempre Augusto, al magnifico Principe di Amorio e Supremo Maestro dell’equestre e militare Ordine di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, don Aminado de Amerusio, il quale trae originedai Romani e Greci Imperatori di Costantinopoli già nostri predecessori, nostro consigliere e fedele diletto, la nostra grazia imperiale ed ogni bene.
A tutti e singoli coloro che vedranno le presenti lettere facciamo noto come, essendoci Noi bene accertati che tu, l’anno del Signore 1205, il 12 gennaio, nella città di S. Giovanni d’Acri, mediante il concorso di altri nobili uomini crociati, in lode dell’Onnipotente Dio e gloria della sede Apostolica, nonché per combattere e distruggere coloro che non professano la vera e sacrosanta fede cattolica, hai fondato un nuovo Ordine ovvero Milizia che fosse di salvaguardia ai pellegrini diretti in Terra Santa e li difendesse; e che tu, Principe crociato, di comune consenso dei militi o cavalieri fosti eletto primo Supremo Maestro dell’Ordine dedicato a S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso, la cui fama già in sì breve tempo dappertutto si è diffusa, e dal quale sono state operate azioni di nobilissima virtù; avendo ricevuto la tua supplica, per cui domandi che al nuovo Ordine venga accordata la nostra imperiale benevolenza; Noi, con sicura coscienza e pienezza di poteri, mediante le presenti decretiamo che l’Ordine equestre e militare di S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso, del quale tu sei il primo Maestro Supremo, in vigore del nostro particolare riconoscimento e conferma, da te e, come più avanti è scritto, dai tuoi successori, venga retto ed amministrato.
Perciò di tale equestre Milizia, a te e ai tuoi successori in perpetuo viene data l’autorità ed il pieno potere di creare cavalieri, i quali si fregino della croce rossa avente nel mezzo, in oro, le immagini di S.Giovanni e S.Tommaso, a norma degli statuti da te dettati e che in futuro, per volontà tua o dei tuoi successori, da te e dai tuoi successori sul seggio magistrale possono venire mutati o emandati; e fra i meritevoli d’innalzamento, di creare e nominare Conti o Baroni, anche col titolo della città di S.Giovanni d’Acri o di altre città o luoghi del nostro Impero. Questa potestà di eleggere, creare, nominare Conti e Baroni viene data a te, Maestro Supremo, ed ai tuoi successoriin perpetuo, alla medesima stregua della facoltà di creare cavalieri. I Conti e Baroni, eletti, creati e nominati da te e tuoi successori sono pari e quelli che vengono eletti creati e nominati dalla nostra grazia e benevolenza imperiale. Inoltre, così il titolo equestre come anche quello di Conte e Barone, secondo la tua designazione, si potranno trasmettere per diritto ereditario ai successori dei personaggi eletti. Sarà ugualmente nella medesima tua potestà e dei tuoi successori nel luogo del magistero di ordinare che il titolo comitale o baronale del padre o della moglie adottante sia riconosciuto alle mogli dei cavalieri e, col tuo placet, ai figli di ambo i sessi adottati dai cavalieri, o naturali o spuri o nati da condannevole congiungimento dei cavalieri. Avrete pure tu e i tuoi successori in perpetuo la facoltà e potestà di nominare giudici e notari pubblici e scribi e dottori d’ogni disciplina, e di laurear poeti, nonostante leggi o statuti contrarii, sotto pena, a chi vi sarà avverso, d’incontrare la nostra imperiale indignazione e quella dei nostri successori sempre Augusti, nella quale senza dubbio incorrerà.
Ed il supremo Magistero dell’equestre e militare Ordine di S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso, con tutti i diritti attinenti, sarà trasmissibile in perpetuo, per diritto ereditario, agli eredi legittimi e naturali tuoi, da te per linea mascolina nati e nascituri, nell’ordine della primogenitura maschile, non ostante che in diverso modo avesse decretato il Supremo Maestro. Ed ove la tua famiglia si estinguesse, decretiamo che il Magistero si trasmetta a quello dei cavalieri che sarà stato scelto per successione dall’ordine della tua famiglia.
Già poi da questo tempo i cavalieri saranno esenti da ogni tassa portuale ed imposta e liberati dalla giurisdizione di qualunque tribunale, dovendosi ritenere soggetti solamente alla giurisdizione del Maestro Supremo. La città di S.Giovanni di Acri sarà sede del nuovo Ordine, la quale potrà sempre venir mutata, secondo il bisogno, da te e dai tuoi successori.
E perché ciò resti fermo e stabile, le presenti lettere abbiamo fatte registrare e corroborare con l’apposizione della nostra bolla plumbea e con la segnatura dei caratteri della imperiale sottoscrizione.
Dato in Costantinopoli l’anno del Signore MCCV, il 18 marzo, l’anno primo del nostro Impero.
Bolla di papa Innocenzo III°
2 febbraio1206
Innocenzo vescovo servo dei servi di Dio. Ai diletti figli Aminado de Amerusio, Principe di Amorio e Maestro Generale dell’equestre, militare e ospitaliere Ordine di S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso ed ai suoi Cavalieri presenti e futuri, salute ed apostolica benedizione.
A perpetua memoria della cosa. Grandemente commossi dallo zelo, dalla sollecitudine e dalle cure che tu e i tuoi Cavalieri crociati del tuo Ordine ponete in operare ogni sforzo per diffondere la luce della fede in Cristo tra coloro che combattono la sapienza e la fede cristiana, onde, mentre Dio riceve gloria dalle opere vostre, quanti poi, le hanno vedute si sentono guadagnati dall’effluvio della vostra umiltà e carità, abbiamo accolto il supplice memoriale tuo e dei tuoi militi, in cui, con sommessa umiltà, Ci viene domandato che vogliamo confermare con la Nostra Apostolica autorità la gloriosa Milizia intitolata Ordine equestre, militare ed ospitaliere dedicato a S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso, da te, mediante il concorso di altri Cavalieri crociati, fondato nella città di S.Giovanni d’Acri, il 12 gennaio dell’anno della Incarnazione del Signore 1205, del quale, per consenso di tutti i Cavalieri, tu sei il primo Maestro Generale, e che ha il nobilissimo scopo di combattere e sterminare gli infedeli, non meno che di dimostrare la via ai pellegrini che si recano in Terra Santa. Con paterno compiacimento abbiamoanche appreso che il carissimo nostro figlio in Cristo Baldovino, illustre Imperatore di Costantinopoli, ha confermato questa nuova Milizia con suo diploma pubblicato in Costantinopoli il 18 marzo dell’anno dell’Incarnazione del Signore 1205, accordando, nel proprio giudizio, il suo favore a te, primo Maestro Generale, e concedendo a te e ai tuoi successori nel Magistero Generale la potestàdi creare i Cavalieri della detta Milizia, fregiandosi questi della rossa croce in oro, avente nel mezzo le immagini di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, e tra i Cavalieri di maggior merito crearne alcuni con dignità e nome di Conte o Barone, anche col titolo di S. Giovanni d’Acri o di altre città e luoghi dell’Impero di Baldovino, così come si legge di detto diploma, aggiungendo, per manifestare la sua massima benevolenza verso la cattolica e cristiana Milizia , che i Conti e Baroni eletti e nominati in perpetuo da te e dai tuoi successori nel Magistero generale dell’Ordine siano pari a quelli creati dalla sua imperiale autorità. Egualmente ha decretato che il Magistero dell'Ordine si possa trasmettere per diritto ereditario alla tua famiglia, le cui origini imperiali ed eccelse sono degne di celebrazione e di lode; cioè agli eredi legittimi e naturali nati e nascituri in perpetuo, primigeniti di sesso maschile, e ciò non ostante qualsiasi decreto in contrario del Maestro Generale. E se la tua famiglia, il che Dio non permetta, si estingua, il Magistero generale, ha comandato che venga trasmesso al Cavaliere designato successore dall’ultimo della tua famiglia. Ha infine statuito che la città di S. Giovanni d’Acri sia sede dell’Ordine, e che questa sede possa venire mutata da te e dai tuoi successori, secondo le vicende degli eventi.
Il che premesso, Noi, sensibilissimi alle preghiere tue e dei tuoi Cavalieri, ascoltato il consiglio dei venerabili nostri fratelli, in forza delle presenti ed in virtù della Nostra apostolica autorità, decretiamo di confermare, come di fatto confermiamo, la Milizia che si chiama Equestre Militare Ospitaliere Ordine dedicato a S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, la quale poniamo sotto le regole di S. Agostino, e comandiamo che abbia sede nella città di S. Giovanni d’Acri e che vi amministri un ospedale o nosocomio. Decretiamo inoltre che ti sia lecito, ove le necessità dei tempi lo richiedano, mutare sede dell’Ordine, mentre diamo la nostra sanzione alle leggi della Milizia da te approvate e promulgate, le quali tuttavia, nel futuro, per il maggior incremento della Milizia stessa, potranno essere modificate da te e dai tuoi successori, senza ulteriore approvazione di questa Sede Apostolica e dei nostri successori. Perciò abbiamo voluto, e ordiniamo espressamente, che, in grazia dei meriti tuoi e dei tuoi Cavalieri crociati verso la Sede Apostolica, il Magistero della predetta Milizia sia trasmissibile per diritto ereditario ai tuoi eredi legittimi e naturali, come venne statuito nel diploma dell’Imperatore Baldovino; ed abbiamo decretato, come di fatto decretiamo, per grazia Nostra speciale, spirituale ed irrevocabile, che il Magistero sia perpetuo patrimonio della tua famiglia, e che d’ora innanzi i Cavalieri siano esenti da imposte di qualsiasi genere ed immuni dalla giurisdizione dei tribunali dei laici, ma solo siano soggetti al loro Maestro Generale.
Inoltre, perché tu riceva premio di quanto hai operato in favor Nostro e della Sede Apostolica, abbiamo delegato a te e ai tuoi successori la potestà per cui tu ed essi avrete perpetua facoltà di donare, senz’alcuna riserva od eccezione, la nobiltà a quelli tra i Cavalieri dell’Ordine che più si siano distinti per fede, virtù, pietà ed ingegno, e tra i nobili donati ornare i più meritevoli della dignità e titolo di Conte o Barone. La nobiltà donata e il titolo di Conte o Barone, come pure privilegi, saranno o non saranno ereditarii, secondo, a ragion veduta, piacerà stabilire al Maestro Generale autore della donazione, rispetto ai meriti del Cavaliere da elevare a si gran dignità; la quale potrà anche essere unita al titolo di luoghi o città di Terra Santa o di località non ancora liberate dal dominio degli infedeli. Tu avrai pure la facoltà di elevare i Cavalieri sacerdoti alla dignità di Priore dei Priorati dell’Ordine.
I Priori dell’Ordine portino la croce d’oro alla guisa dei vescovi. Fra i Priori, il più degno sarà innalzato da te al grado di Gran Priore, capo spirituale, sotto il tuo comando. Abbiamo finalmente stabilito che giustamente e legittimamente possiate possedere fin da ora ogni genere di possedimenti e di beni, o possiate acquistarne in futuro per concessione pontificia o largizione di re e di principi, per oblazione di fedeli o per altri giusti modi, favoriti da Dio, e a te, ai tuoi successori, alla tua Milizia rimangano intangibili.
A nessuno fra gli uomini assolutamente sia lecito violare ovvero con audacia temeraria contravvenire a questa carta della nostra dedicazione, conferma, concessione, elargizione. Se taluno poi avrà presunto di poter commettere tale attentato,incorra ipso facto nella censura ecclesiastica e sia tenuto estraneo al Sacrastissimo Corpo e Sangue di Dio e di Gesù Cristo Redentore nostro Signore, e nell'estremo giudizio soggiaccia alla vigorosa vendetta.
Dato dal Laterano, il 2 febbraio, anno nono del nostro Pontificato.
Diploma dell’imperatore di Costantinopoli Baldovino II°
2 settembre 1259
Noi Baldovino per grazia di Dio fedelissimo in Cristo Imperatore, coronato da Dio, reggitore della Romania e sempre Augusto, al magnifico Principe di Amorio e Maestro Supremo dell’equestre e militare Ordine di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, don Giovanni d’Amerusio, figlio di Aminando, discendente dai Romani e Greci Imperatori già nostri predecessori, Consigliere nostro e fedele diletto, lanostra grazia imperiale ed ogni bene.
A tutti i singoli coloro che vedranno le presenti lettere facciamo noto che il 2 gennaio dell’anno del Signore 1205 da tuo padre don Aminado d’Amerusio, Principe crociato, venne istituito l’Ordine equestre e militare dedicato a S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, al quale ora tu, secondo Maestro Supremo, presiedi. Al detto Ordine giusta il diploma datoin Costantinopoli il 18 marzo dell’anno del Signore 1205,anno primo dell’Imperatorw del nostro Augusto predecessore Baldovino, furono concessi in perpetuo diversi e singolari diritti e privilegi. Con le venerate Lettere di Innocenzo Pontefice Massimo, del 2 febbraio 1206, date in Roma, nel palazzo Lateranense, i privilegi concessi dal nostro Augusto predecessori al predetto Ordine equestre e militare vennero ampiamente approvati e riconosciuti dalla Santa Sede Apostolica.
Attentamente letta la tua supplica a Noi sottoposta, con la quale umilmente ci chiedi che di quanto a favore già detta Milizia fu decretato dall’Impreratore Baldovino, anche in considerazione dei recenti ed innumerevoli meriti dei quali siè arricchita, prendiamo atto, e in conseguenza a te ed ai tuoi successori al Magistero, confermiamoin perpetuo i privilegi e le prerogative che le appartengono; Noi, benignamente disposti ad accogliere la tua supplica, scientemente ed usando della pienezza della nostra imperiale podestà, con le presenti Lettere abbiamo ordinato ed ordiniamo che quanto silegge i entrambi i citati rescritti, nelle presenti nostre Lettere s’intenda trascritta parolaper parola, in virtù della nostra volontà imperiale.
Oltre ai poteri, i diritti ed i privilegi per talmodo concessi in perpetuo a te ed ai tuoi successori nel seggio delMagistero, vogliamo ancora che il Maetro Supremo dell’equestre e militare Ordine di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso sia considerato Principe non soggetto ad alcun altro, e che nei confronti dei suoi cavalieri sudditi, nell’Ordine, eserciti tutte le prerogative spettanti al Principe, nessuna esclusa ed eccettuata.
Confermiamo pure, in perpetuo alla tua foamiglia il governo del sudetto Ordine, e decretiamo che il Maestro Supremo dello stesso sia rivestito d’ora innanzi della dignità di Principe di S. Giovanni d’Acri, in testimonio della città ove la gloriosa Milizia venne fondata ed ebbe la prima sede.
Permettiamo, oltre a ciò, e con il nostro imperiale assenso ne dimo facoltà, in deroga alle presenti consuetudini, che la nobiltà donata e la dignità di Conte o Barone elargita da te e dai tuoi successori, come sarà piaciuto alla prudenza tua e dei tuoi successori, pre grazia speciale del Magistero possa essere anche trasmessa anche ai secondogeniti ed agli adottati, quantunque minori, pur vivente il cavaliere insignito della dignità, come pure alle donne, se ne saranno degne in modo assoluto.
Per quanto ci riguarda, nulla osta che fra i cavalieri elevati alla dignità di Conte, tu, nella fausta ricorrenza annuale della fondazione dell’Ordine, ogni anno ne promuova tre, fra i più degni, alla massima dignità di Conte della Marca.
Tutto ciò che, secondo abbiamo detto di sopra e te ed aituoi cavalieri è stato concesso, vogliamo si considerato quale documento della nostra imperiale benevolenza, per l’assidua devozione e fedeltà dimostrata da te e dalla gloriosa Milizia versoil nostro Soglioimperiale. E perciò chiunque osi avversare o impugnare queste nostre Lettere incorrerà nella nostra imperiale indignazione ed in quella dei nostri Augusti successori.
E perché questo rimanga fermo e stabile, abbiamo ordinato che le presenti Lettere vengano registrate e munite della nostra bolla plumbea, e contrassegnate coi caratteri della Imperiale sottoscrizione.
Dato in Bari, l’anno del Signore MCCLIX, il 2 di settembre, l’anno 23 del nostro Impero.
Diploma del re delle Due Sicilie Francesco II°
22 settembre 1860
Francesco II° -Per grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie di Gerusalemme, ecc. Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. Principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.
Veduta la supplica al Nostro Real Trono umiliata dal fedelissimo suddito do Felice Vito Amoroso, del comune di Alessano, Gran Maestro, per diritto ereditario, dell’Ordine militare ed Ospitaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, nonché di quello di S.Maria di Betlemme, con la quale ha esposto: Che il 20 agosto 1204 il Principe Aminado de Amerusio, figlio del Sire Giovanni e di domina Romana, della città di Bari, essendo intervenuto alla Quarta Crociata, dopo la conquista dell’Impero di Costantinopoli, fu riconosciuto con diploma dell’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino I°, discendente legittimo e naturale in linea retta mascolina della dinastia di Michele II° Balbo di Amorio, Imperatore Romano d’Oriente, ascendente di lui, e fu investito dall’avito Principato d’Amorio e Galazia, con il diritto di battere moneta, dell’alta e bassa giustizia, di creare Cavalieri e decorarli con il Cingolo militare, nonché Nobili, Baroni, Conti, Marchesi e Duchi, con trasmessibilità del titolo dinastico ai suoi discendenti legittimi e naturali in perpetuo in linea primogenita maschile, diritti tutti confermati successivamente al Principe Giovanni de Amerusio, primogenito di Aminado, con diploma dell’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino II°, datoin Bari il 22 agosto 1259.
Che il 18 marzo 1205 il predetto Principe Aminado de Amerusio fu confermato dallo stesso Imperatore Latino d’Oriente Baldovino I°, Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, da lui fondato con altri gentiluomini crociati, il 12 gennaio 1205 nella città di S. Giovanni d’Acri, con facoltà di creare Cavalieri della precitata Milizia, di elevare i più meritevoli alla dignità di Conte e Barone, e col diritto di tramissibilità del relativo Magistero nei suoi discendenti legittimi e naurali in perpetuo, in linea primogenita maschile. Che il 2 febbraio 1206 il Pontefice Innocenzo III°, con sua Bolla "Zelo, sollecitudine curisque tuis", diretta al Principe Aminado de Amerusio, quale Maestro generale dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso e ad istanza delmedesimo, non solo sanzionò l’Ordine, ponendolo sotto la regola di S. Agostino e dando allo stesso come sede la città di S. Giovanni d’Acri, ma confermò ancora l’ereditarietà del Magistero nella famiglia postulante, riconoscendolo patrimonio spirituale irrevocabile di quella, concesse alla Milizia cavalleresca vari privilegi ed al Maestro generale la facoltà di elevare i Cavalieri più meritevoli alla dignità di Nobile, oltrechè di Conte e Barone, di modificare le Costituzioni ogni qualvolta lo avesse ritenuto necessario, senza bisogno di alcun intervento od ulteriore approvazione della Sede Apostolica, e di trasferirne altrove la relativa Sede, se le circostanze lo avessero richiesto.
Che il Principe Giovanni de Amerusio, figlio di Aminado, secondo Maestro generale dell’Ordine, ebbe confermati ed ampliati tutti i privilegi di cui innanzi dall’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino II° con diploma dato a quest’ultimo in Bari i 2 settembre 1259, con il quale, oltre alla podestà, diritti e privilegi già concessi in perpetuo al Maestro generale dell?Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovani d’Acri e S. Tommaso, decretò che lo stesso fosse considerato come Capo e Sovrano dell’Ordine e nell’Ordine, nei confronti dei suoi Cavalieri o suoi sudditi, con tutte le prerogative sovrane, niuna esclusa ed eccettuata, e che da allora innanzi fosse riconosciuto Principe titolare di S. Giovanni d’Acri, a ricordo della Città nella quale la gloriosaMilizia cavalleresca ebbe la sua fondazione e la sua prima Sede. Che lo altro ascendente di lui, il Principe Daimberto de Amorosa, della città di Amalfi, figlio di Ruggero, già Procuratore e poi Maestro dell’ordine miliare ed ospedaliere di S. Maria di Betlemme, fondato il 19 gennaio 1459 dal Pontefice Pio II° con altra Bolla "Veram semper et solidam" e con la sede nell’isola di Lemnos, fu confermato in tale dignità dallo stesso Pontefice con altra Bolla " Magnae devotionis tuae" del 16 marzo 1464, con trasmessibilità del relativo Magistero nei suoi discendenti legittimi e naturali in perpetuo in linea primogenita maschile, con facoltà al Gran Maestro di modificare le Costituzioni, eccetto nella parte attinente alla successione del Magistero, ch’egli volle patrimonio esclusivo del Capo della famiglia dei Principi Amoroso, dichiarando irrito e nullo ogni atto o determinazione in contrario, ogni qualvolta lo avesse ritenuto necessario, senza bisogno di alcun intervento od ulteriore approvazione della Sede Apostolica, di farsi sostituire protempore nell’alta carica da altra persona da lui designata, purchè questa rivestisse dignità episcopale o fosse Principe cattolico.
Che il 23 marzo 1492 il Principe Giovanni de Amorosa, figlio di Ruggero e fratello del ricordato Daimberto, secondo Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Maria di Betlemme, con diploma del Re Ferdinando I° d’Aragona, oltre alla concessione per se e suoi discendenti legittimi e naturali in perpetuo, di aggiungere al proprio cognome d’Aragona, ottenne anche molti altri privilegi ereditari, anche per l’Ordine, successivamente confermati in perpetuo dal Re Federico d’Aragona con suo diploma delll’11 giugno 1500. Tali cose esposte, il supplicante ha implorato dalla Nostra Sovrana potestà:
1 - Che gli sia riconosciuto il diritto di esplicare liberamente nel Nostro Regno, con speciali prerogative ed onori, il suo alto ministero di Gran Maestro degli Ordini militari ed ospedalieri di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, nonché di S.Maria di Betlemme, e ciò anche in confronto dei suoi legittimi successori al Soglio Magistrale in perpetuo.
2 - Che gli sia riconosciuto nel Nostro Regno agli insigniti dei predetti due Ordini, il diritto di potersene liberamente fregiare, senza bisogno di alcuna Nostra Sovrana autorizzazione.
3 - Che lo stesso diritto si riconosciuto agli investiti dei vari titoli nobiliari, da lui e dai suoi successori in perpetuo concessi sia nell’esercizio dell’alta carica di Gran Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliero di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, sia in quello del diritto dinastico di Principe Imperiale di Amorio e Galazia.
- Veduti i titoli originali di fondazione e di precedenti riconoscimenti dei due Ordini già menzionati, quelli di investitura e conferma del Principato d’Amorio e Galazia, presentati dal petizionario per contestare essere lui il legittimo successore al Gran Magistero degli Ordini su ricordati ed al titolo dinastico di Principe Imperiale di Amorio e Galazia, riconosciuti tutti autentici.
- Veduto lo Statuto dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso emanato il 24 giugno 1498 in Napoli dalprincipe Nicola de Amorosa d’aragona e l’altro dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Maria di Betlemme emanato anche in Napoli il 25 marzo 1730 dal principe Filippo Augusto Amoroso d’Aragona, entrambi tutt’ora vigenti.
- Volendo accogliere benignamente la supplica a Noi rassegnata dal ricorrente, e dare allo stesso un particolare attestato della Nostra Sovrana benevolenza, in considerazione della ricordata ed incontroversa origine imperiale della sua antica famiglia e delle molteplici prove di attaccamento e di devozione da lui date al Nostro Real Trono.
- Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:
1 - L’Ordine equestre militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, fondato il 12 gennaio 1205 nella città di S. Giovanni d’Acri dal Principe crociato Aminado de Amerusio, attualmente retto dallo Statuto emanato in Napoli il 24 giugno 1498 dal Gran Maestro Principe Nicola de Amorosa d’Aragona, è giuridicamente riconosciuto nel Nostro Regno, e ne è approvato il relativo Statuto.
2 - L’Ordine equestre miliare ed ospedaliere di S. Maria di Betlemme, fondato il 19 gennaio 1459 dal Pontefice Pio II° con Bolla "Veram semper et solidam" e dallo stesso riformato con altra Bolla "Magnae devotionis tuae" del 16 marzo 1464, attualmente retto dallo Statuto emanato in Napoli il 25 marzo 1730 dal Gran Maestro Principe Filippo Augusto Amoroso d’Aragona, e del pari giuridicamente riconosciuto nel Nostro Regno, ene è approvato il relativo Statuto.
3 - Gli Ordini equestri di cui agli articoli precedenti, ed il cui Magistero si appartiene per diritto dinastico e patrimoniale, esclusivamente al Capo della Casa dei Principi Amoroso d’Aragona ed ai suoi discendenti maschilegittimi e naturali in perpetuo con ordine di primogenitura, sono equiparati a tutti gli effetti ai Nostri Ordini equestri.
4 - Per il disposto dell’articoloprecedente, i sudditi del Nostro Regno, civili e militari, possono accettare gradi cavallereschi nei due Ordini e fare uso dei titoli e delle insegne del proprio grado nei Nostri Reali dominii, senza bisogni di alcuna Nostra speciale autorizzazione. Le insegne dei due Ordini debbono essere portate dopo quelle dei Nostri Ordini nazionali.
5 - Sono parimenti riconosciuti, e ne permettiamo l’uso nel Nostro Regno, i titoli nobiliari di Conte, Barone e Nobile, con o senza predicato, conferiti dal Capo della Casa dei Principi Amoroso d’Aragona nella sua qualità di Gran Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, nonché quelli di Duca, Marchese, Conte, Barone e Nobile, con o senza predicato, da lui conferiti per diritto dinastico nella sua qualità di Principe Imperiale di Amorio e Galazia. I predicati annessi ai titoli di cui alla prima parte del presente articolo saranno meramente onorifici, né produrranno alcun effetto che in qualsiasi modo potesse incontrare l’ostacolo della legge eversiva della feudalità nei Nostri Reali dominii.
6 - I nostri sudditi, civili e militari, possono accettare i titolinobiliari di cui all’articolo precedente e farne uso nei Nostri Reali dominii, senza bisogno di alcuna Nostra speciale autorizzazione.
7 - Il Gran Maestro degli Ordini di cui agli art. 1 e 2 potrà in qualsiasi momento, senza bisogno di Nostra approvazione, apportare ai relativi Statuti quelle modifiche di volta in volta egli nella sua saggezza stimerà più opportune e convenienti alle mutate esigenze dei tempi, eccetto la parte riguardante la successione al Magistero, che deve restare integra ed immutata, ritenendosi fin d’ora nullo, irrito e di niun valore ogni atto o disposizione in contrario.
8 - Il Gran Maestro e la sede del Gran Magistero dei due Ordini godono nel Nostro Regno delle immunità diplomatiche concesse agli Ambasciatori di Potenze estere accreditati presso di Noi ed alle loro sedi.
9 - Per concorrere agli scopi assistenziali dei due Ordini sopra menzionati, il Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze è autorizzato a versare annualmente al Gran Maestro dei predetti due Ordini la somma di trecentomila ducati d’oro come contributo del Nostro Stato.
10 - Il Nostro Ministro Segretario di Sato Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente Decreto.
FRANCESCO
Decreto del re d’Italia Vittorio Emanuele III°
18 gennaio 1944
Veduto la opportunità di accordare pieno riconoscimento giuridico all’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, il cui Magistero si appartiene in perpetuo, per insopprimibile diritto ereditario, al legittimo Capo della Casa Imperiale Amoroso d’Aragona, e ciò specialmente in considerazione sia deinumerosi favorevoli pronunziati della Magistratura, sia dell’opera altamente patriottica chel’Ordine stesso va da tempo svolgendo in Italia per il più valido edefficace potenziamento della lotta di liberazione del suolo nazionale dall’occupazione nemica, sia infine di quella non meno importante e di alto interesse sociale, che quotidianamente svolge nel campo assistenziale;
Veduto lo Statuto dell’Ordine suddetto, emenato il 24 giugno 1936 dal legittimo Gran Maestro della vetusta e gloriosa Milizia Cavalleresca;
Veduto l’art. 11 del R. Decreto 16 dicembre 1927, n.2210, concernente l’ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato; -Abbiamo decretato e decretiamo:
1 L’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, il cui Magistero si appartiene in perpetuo, per insopprimibile diritto ereditario, al Capo della Casa Imperiale Amoroso d’Aragona, è giuridicamente riconosciuto in Italia a tutti gli effetti. L’Ordine avrà un’amministrazione autonoma propria, alla dipendenza del rispettivo Gran Maestro.
2 I fondi necessari per la finalità dell’Ordine, la sua amministrazione e le spese di rappresentanza del Gran Maestro saranno forniti dalle offerte dagli aderenti, delle quali il Gran Maestro disporrà secondo la sua saggezza. Non è consentita alcuna ingerenza da parte dello Stato negli affari dell’Ordine.
3 - Al Gran Maestro dell’Ordine sono garantite nel Regno la più ampia libertà ed indipendenza nell’esercizio della sua attività magistrale, e gli sono concessi gli stessi onori dovuti al Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, col trattamente però di Altezza Serenissima, a meno che per altre circostanze non abbia diritto a trattamento diverso.
4 - Nell’Ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, la rappresentanza del Gran Magistero dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, regolarmente accreditata con espressa delega del Gran Maestro, e composta di tre Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e di cinque Cavalieri di Gran Croce di Grazia,segue immediatamente la rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta e precede quella dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di Santa Maria di Betlemme.
5 - Ai componenti il Senato dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, come ai Cavalieri di Gran Croce di Giustizia di nazionalità italiana, è concesso il trattamento di Eccellenza.
6 I decorati dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso potranno fregiarsi delle insegne dell’Ordine senza bisogno di alcuna Nostra Sovrana autorizzazione, e porteranno il nastrino delle stesse sulla sinistra del petto, dopo quelle del Sovrano Militare Ordine di Malta e prima di quelle dell’Ordine Militare e Ospedaliere di Santa Maria di Betlemme. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, entri eccezionalmente in vigore dalla sua data, e sia per ogni evento, e perché possa valersene in qualsiasi circostanza dinanzi le Autorità civili, amministrative e giudiziarie, come fosse stato già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rilasciato in copia al Gran Maestro dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso a cura del Ministro della Nostra Real Casa, nel cui Archivio segreto, per tutto il periodo della guerra sarà, d’ordine Nostro, per ovvie ragioni di carattere militare, custodito, in uno agli altri Decreti che interessano le forze clandestine della resistenza, e sia infine, dopo la cessazione dell’attuale stato di guerra, a cura del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, o infra dieci anni dalla conclusione della pace, a domanda del Gran Maestro interessato, inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d’Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dal Comando Supremo, 18.1.1944.
VITTORIO EMANUELE
Re d'Italia
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