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I precipui scopi e le finalità dell’Ordine
Capo 1 Natura e Scopi dell’Ordine
Art. 1 L’Ordine Militare ed Ospedaliero di S.Giovanni d’Acri e S. Tommaso, fondato il 12 gennaio 1205 dal principe crociato Aminado de Amerusio, è un Ordine autonomo, indipendente cioè da qualsiasi Stato e dalla S. Sede, il cui Magistero è un diritto patrimoniale ereditario della famiglia dei principi Amoroso d’Aragona.
Art. 2 La sede del Gran Magistero è quella della residenza del Gran Maestro.
Art. 3 Gli scopi dell’Ordine sono:
a) la difesa e la propagazione del cristianesimo;
b) l’aiuto alle Missioni, come a qualsiasi Istituzione di alto interesse civile, sociale e scientifico;
c)l’assistenza ospedaliera, specie nel campo delle malattie infettive e del cancro;
d) l’aiuto agli orfani, agli studenti poveri ed agli operai di qualsiasi categoria inabilitati al lavoro o in gravi ristrettezze economiche, nonché alle famiglie bisognose dei carcerati ed ai liberati dal carcere poveri;
e) la lotta, nel campo politico, contro qualsiasi forma o tentativo di oppressione della libertà e della dignità umana.
Art. 4 L’Ordine può essere conferito a persone d’ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità, che abbiano compiuto l’età di anni 21, che posseggano i meriti, la condizione sociale e la condotta morale e civile per essere ammesse.
Art. 5 In casi eccezionali, l’Ordine può essere conferito motu proprio anche ai non cattolici che abbiano acquistato speciali benemerenze verso la gloriosa Milizia.
Art. 6 Niuno può essere ammesso nell’Ordine, se non ne faccia regolare domanda su apposito modulo al Gran Maestro, controfirmata da un Cavaliere, il quale dovrà inoltre, in calce della stessa, attestare sul suo onore e sotto la sua più assoluta responsabilità, che la firma del postulante è stata apposta in sua presenza, che lo stesso ha requisiti morali e civili per farne, e che le affermazioni del candidato fatte nella domanda circa le proprie qualità, titoli, ecc. corrispondano a verità, sotto pena, in caso di false affermazioni, dell’immediata espulsione dall’Ordine del Cavaliere proponente.
- Nella domanda il postulante, oltre tutte le proprie generalità e qualità, deve dichiarare di aver presa esatta conoscenza del presente Statuto.
- Dalla domanda sono dispensati coloro ai quali l’Ordine venga conferito motu proprio.
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